Su Voyagertraveller.com trovate tutti gli indirizzi con relativi link ai siti ufficiali delle Compagnie Aeree.
1) Risarcimento in caso di smarrimento/danneggiamento/ritardo bagaglio: La pretesa risarcitoria in caso di smarrimento/danneggiamento/ritardo bagaglio è regolata dal Regolamento (CE) n. 889/02.
È previsto un risarcimento fino a 1.000 DPS, pari a circa Euro 1200,00 (fluttuabile).
Il risarcimento si limita ai danni materiali (es. alloggio, taxi, vitto). Sono esclusi i danni immateriali (es. risarcimento da rovinata vacanza).
In caso di ritardata consegna della valigia bisogna stare attenti ad effettuare solamente acquisti veramente necessari (es. articoli di prima necessità; l’acquisto di un costume da bagno “Gucci” in caso di ritardo nella consegna del bagaglio non sarebbe giustificabile). Solo gli acquisti necessari saranno risarciti. È necessario allegare le copie dei rispettivi scontrini/fatture.
2) Risarcimento ritardo volo: La pretesa risarcitoria in caso di ritardo di voli è regolata dal Regolamento n. (CE) 889/02 nonché dal Regolamento n. (CE) 261/04 (in vigore dal 17/02/2005).
Per ritardi significativi è previsto da una parte un risarcimento FINO a 4150 DPS, pari a circa Euro 5000,00 (fluttuabile) e dall’altra parte l’alloggio in albergo, il rimborso del biglietto non utilizzato etc.
Il risarcimento si limita ai danni materiali (es. alloggio, taxi, vitto). Sono esclusi i danni immateriali (es. risarcimento da rovinata vacanza).
3) Viaggi in aereo: negato imbarco (overbooking): La pretesa risarcitoria per richieste di indennizzo è basata sul Regolamento n. (CE) 261/2004 (entrato in vigore il 17/02/05) che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. La compensazione finanziaria prevede:
– per tratte fino a 1.500 km: 250 Euro (ovvero 125 Euro se il volo alternativo proposto arriva a destinazione con un ritardo inferiore a 2 ore)
– per tutti i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte da 1.500 a 3.500 km: 400 euro (200 se il ritardo non supera le 3 ore)
– per tutti gli altri voli: 600 Euro (300 se il ritardo non supera le 4 ore)
4) Viaggi in aereo: annullamento del volo. La pretesa risarcitoria è fondata sul Regolamento (CE) n. 261/2004 (entrato in vigore il 17/02/05) che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Il risarcimento prevede:
a) il rimborso del biglietto
b) una compensazione finanziaria pari a:
– per tratte fino a 1500 km: 250 Euro (ovvero 125 se il volo alternativo proposto arriva a destinazione con un ritardo inferiore a 2 ore)
– per tutti i voli intracomunitari superiori a 1.500 e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km: 400 Euro (200 se il ritardo non supera le 3 ore)
– per tutti gli altri voli: 600 Euro (300 se il ritardo non supera le 4 ore)
5) Reclamo pacchetto turistico tutto compreso: i reclami in riferimento ai pacchetti turistici (2 o più prestazioni: es. volo e soggiorno) sono regolati dal decreto legislativo n. 206 del 2005 (cd. “Codice del Consumo”) (art. 6 Direttiva 90/314/CEE). Il reclamo deve essere fatto entro e non oltre 10 giorni dalla data di rientro.
Comunque, il vizio deve essere stato segnalato preventivamente presso la direzione della struttura alberghiera e, ove possibile, anche tramite contatto telefonico, presso l’agenzia viaggi.
Oltre al danno materiale (ulteriori spese, prestazione non resa) può essere richiesto un risarcimento da vacanza rovinata.
Se la compagnia aerea, l’agenzia viaggi o il tour operator non vi daranno soddisfazioni dovete passare al prossimo passo. Vi consiglio il ricorso tramite il Giudice di Pace o il ricorso tramite la Camera Arbitrale della Camera di Commercio. Vediamo in dettaglio i passi da seguire.
Per ulteriori informazioni sulla figura del Giudice di Pace potete consultare il sito: http://www.giudicedipace.it