Ogni anno, con l’avvicinarsi del periodo di punta per le vacanze estive degli italiani, salgono alla ribalta della cronaca episodi di truffe da parte di Tour Operator fantasma ma anche inadempienze da parte di Tour Operator affermati. Da quest’anno i viaggiatori hanno un aiuto in più per far valere le proprie ragioni: la legge 69-2009 cancella il termine di decadenza per far valere i propri diritti per i casi di fallimento o di insolvenza dell’agenzia di viaggi o del tour operator.
La stessa legge introduce anche la possibilità di chiedere un risarcimento per danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto: in poche parole configurando il “danno per vacanza rovinata”.
Per qualsiasi inadempienza o danno procurato da chi organizza la vostra vacanza vi consigliamo di fare la prima contestazione scritta direttamente sul posto, raccogliendo nel contempo documentazione (foto, video e dichiarazioni scritte) che provino il danno subito.
Al ritorno l’intera documentazione dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno sia all’Agenzia Viaggi e al tour operator.
Se l’agenzia viaggi o il tour operator non vi daranno soddisfazione dovete passare al prossimo passo: il ricorso tramite il Giudice di Pace o il ricorso tramite la Camera Arbitrale della Camera di Commercio (come spiegato in dettaglio in un nostro precedente articolo).
Un ulteriore e valido supporto potrà esservi fornito dallo “Sportello Salvavacanze” promosso da Federconsumatori, Adiconsum e Movimento consumatori a vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, al numero 059-2033430 o via mail all’indirizzo [email protected].